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CNOPIl T.A.R. del Lazio ha pubblicato, in data 17 novembre 2015, una decisiva sentenza sul counseling. I counselor non possono svolgere attività psicologiche.

La sentenza del TAR del Lazio riconosce l’unicità della professione di psicologo. I counselor non hanno alcuna competenza per gestire il disagio psichico, che attiene alla sfera della salute. Il TAR del Lazio, con la sentenza 13020/2015, ha disposto la cancellazione di Assocounseling dall’elenco delle attività non regolamentate. La suddetta sentenza dispone che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo e che la gradazione del disagio psichico, dunque, presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors.

Estratto sentenza | Sentenza

Di seguito alcuni estratti della sentenza:

“Il Consiglio Nazionale agisce nella qualità di ente esponenziale degli interessi della categoria degli psicologi, i quali, a loro volta, sono titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le attività e le prerogative che la legge istitutiva dell’ordinamento dello psicologo ad essi riserva.

[…]

La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall’ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 cc.

[…]

L’attività di diagnosi del disagio psicologico rientra sempre e comunque pacificamente nelle competenze proprie dello psicologo ai sensi dell’art. 1 L. 56/1989.

[…]

Allo stato della normativa nazionale il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria, come indirettamente, ma significativamente, confermato dall’emissione dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come anche dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità sanitarie locali (v. DPCM 13 dicembre 1995), nonché dalla vigilanza del Ministero della salute sull’Ordine Nazionale degli Psicologi.”